Una sentenza, una cifra scritta in modo errato e una successiva “correzione” che diventa definitiva senza possibilità di appello. È attorno a questo nodo che ruota una vicenda giudiziaria decisa dal Giudice di Pace di Santa Maria Capua Vetere e che oggi, secondo la difesa dell’avvocato Antonio Leone, pone un serio problema di tutela dei cittadini di fronte all’amministrazione della giustizia.
La storia nasce da un giudizio civile iscritto nel 2018 e concluso con la sentenza n. 2979 del 10 aprile 2021. Il Giudice di Pace rigetta la domanda proposta da Antonio Leone nei confronti del centro commerciale “Il Tari” e condanna l’attore al pagamento delle spese di lite. Nel dispositivo, però, compare un importo anomalo: “€ 1.30,00” per compensi professionali. Una cifra evidentemente priva di senso, che di fatto rende la sentenza non eseguibile.
Per anni nulla accade, fino a quando, nel 2024, la società Il Tari chiede al giudice la correzione dell’errore materiale, sostenendo che l’importo corretto fosse 1.300 euro. Il giudice accoglie l’istanza e corregge il dispositivo, rendendo esecutiva la condanna alle spese. A seguire, nel gennaio 2026, viene notificato a Leone un atto di precetto per il pagamento della somma.
Ed è qui che si apre la contestazione.
Secondo l’avvocato Leone, infatti, non si è in presenza di un semplice errore materiale, ma di una vera e propria nuova determinazione delle spese, operata a distanza di anni senza che nel dispositivo originario vi fossero elementi certi per stabilire automaticamente l’importo corretto. Nella sentenza del 2021, osserva la difesa, non vi è alcun richiamo a tabelle, parametri o precedenti tali da rendere “obbligata” la quantificazione in 1.300 euro. In altre parole, non sarebbe stato perso uno zero, ma sarebbe mancato un passaggio discrezionale che poteva e doveva essere eventualmente contestato in appello.
Il punto più critico, però, è un altro: contro un provvedimento di correzione materiale non è previsto appello. Per legge, la correzione non è considerata una nuova decisione, ma un atto meramente formale. Il risultato, secondo la difesa, è che il cittadino si trova vincolato a una somma stabilita ex post, senza alcuna possibilità di far valutare la questione a un giudice superiore.
Una situazione che, pur nel rispetto formale delle norme procedurali, solleva un interrogativo non secondario: è davvero tutelato il diritto di difesa quando una decisione economicamente rilevante diventa definitiva attraverso una “correzione” non impugnabile? E ancora: dove finisce l’errore materiale e dove inizia una scelta discrezionale che dovrebbe essere soggetta a controllo?
Senza entrare nel merito delle intenzioni del giudice o delle parti, la vicenda mette in luce una zona grigia del sistema: un meccanismo che, in nome della semplificazione, rischia di lasciare il cittadino senza strumenti di tutela, soprattutto quando l’errore non è così automatico come può apparire a prima vista.
È una domanda che va oltre questo singolo caso e che riguarda il rapporto, sempre più fragile, tra giustizia formale e percezione di equità. E forse è proprio qui che qualcosa, come minimo, non funziona come dovrebbe.














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