Lo screenshot o screencapture indica il processo che consente di salvare sotto forma di immagini ciò che viene visualizzato sullo schermo di un computer o di uno smartphone.
Recentemente, la Cassazione si è trovata ad esprimersi sul valore probatorio dello screenshot, deponendo per la loro natura di prove documentali pienamente utilizzabili oggetto di libera valutazione del giudicante.
I dati di carattere informatico contenuti nel computer, in quanto rappresentativi di cose, rientrano tra le prove documentali e l’estrazione dei dati è una operazione meramente meccanica, sicché non deve essere assistita da particolari garanzie.
Si è recentemente ritenuto che anche i fotogrammi scaricati dal sito internet “Google Earth” costituiscano prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’articolo 234, co.1 c.p.p. o 189 c.p.p. (Cass. Sez. III, n. 48178 del 15/09/2017).
L’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico non costituisce accertamento tecnico irripetibile e la possibilità di acquisire un documento e di porlo a fondamento della decisione prescinde dal fatto che provenga da un pubblico ufficiale o sia stato autenticato da un notaio.
Ne consegue che anche lo screenshot ha valore di documento legittimamente acquisito; ha valore probatorio, pur se privo di certificazione ufficiale di conformità e pur se l’imputato ne abbia disconosciuto il contenuto e, come tale, è soggetto alla libera valutazione da parte del giudice ed (c. anche Cass. Sez. II, n. 52017 del 21/11/2014).
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