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Coronavirus, omicidio doloso per chi ha sintomi ed esce. Le sanzioni sono penali

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Dopo il decreto che rende l’intera penisola zona rossa, si inaspriscono anche le sanzioni verso gli inadempienti e chi non rispetta le regole.

In generale
Per chi viola le limitazioni agli spostamenti la sanzione è prevista in via generale dall’articolo 650 del codice penale, ovvero “inosservanza di un provvedimento di un’autorità”, con una pena che prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro. Si potrebbe, inoltre, configurare l’ipotesi più grave, quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale “delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica”.

Ma il decreto che ha allargato all’intera penisola la zona rossa si è concentrato in particolare sulle pene per chi viola le regole, severe e che non ammettono attenuanti.

La violazione della quarantena
Chi ha febbre, tosse e altri sintomi associati al Covid-19 e non si mette in quarantena rischia, oltre all’imputazione di cui sopra per violazione dei provvedimenti dell’autorità, un processo per lesioni o tentate lesioni volontarie. Se dovesse infettare persone anziane o comunque soggetti a rischio causandone la morte, l’imputazione potrebbe trasformarsi in omicidio doloso pena la reclusione non inferiore a 21 anni. Infatti in questo modo si accetta il rischio di contagiare altre persone, causandone lesioni o, nei casi più gravi, la morte. La condotta è punita a titolo di dolo eventuale.

Medesima pena chi ha avuto contatti con persone positive al Coronavirus e continua ad avere rapporti sociali o a lavorare con altre persone senza prendere precauzioni o avvisarle. Non avvertire amici e conoscenti con i quali si hanno avuto contatti negli ultimi giorni, causando il rischio concreto che contagino altre persone, potrebbe costare la stessa imputazione a titolo di dolo eventuale, o quantomeno di colpa cosciente.
E’ bene ricordare che Il reato di lesioni superiori a quaranta giorni di malattia è procedibile d’ufficio ed è punito con la reclusione da tre a sette anni.

Positività nascosta
Chi sa di essere positivo al Coronavirus e si comporta come nulla fosse, non dicendolo a chi ha contatti con lui, fa si che la sua condotta implichi un dolo diretto. In questo caso le imputazioni vanno dal tentativo di lesioni e/o di omicidio volontario se si viene a contatto con soggetti fragili o a rischio, fino all’omicidio volontario se ne deriva la morte. A queste ipotesi si applicano gli stessi principi dei casi delle persone sieropositive che sanno di esserlo e non avvisano il partner né adottano precauzioni per evitare il contagio.

Falsa autocertificazione
Esibire un’autocertificazione in cui si attesta falsamente la necessità di spostarsi per motivi di lavoro o di salute implica il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale. la pena va da uno a sei anni di reclusione. È previsto l’arresto facoltativo in flagranza e la procedibilità è d’ufficio.
I pubblici ufficiali hanno dunque l’obbligo di denunciare i reati procedibili d’ufficio di cui vengano a conoscenza, pena l’imputazione per il reato di omessa denuncia, articolo 361 del Codice penale.

Sono pubblici ufficiali:

  • le forze di polizia e armate
  • I vigili urbani
  • i vigili del fuoco
  • i magistrati nell’esercizio delle loro funzioni
  • i notai
  • i medici ospedalieri.
  • Tutti possono segnalare i casi sospetti e far attivare le verifiche.
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