Bisogna fare attenzione alle dichiarazioni da rendere nel contesto di un contratto stipulato in uno studio notarile: infatti, integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico (punito con la reclusione fino a due anni dall’articolo 483 del Codice penale) la condotta del venditore (o del donante) di un contratto di compravendita o di donazione immobiliare, che dichiari falsamente al notaio rogante «la conformità dell’immobile oggetto di alienazione alle caratteristiche previste dalla concessione» rilasciata per la sua edificazione.
Al riguardo, occorre osservare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la condotta del venditore, o donante, che dichiari falsamente al notaio rogante la conformità dell’immobile alle caratteristiche previste dalla concessione ed ivi autorizzate (Sez. 5, n. 5178 del 12/12/2017, dep. 2018, Ostuni, Rv. 272443; Sez. 5, n. 11628 del 30/11/2011, dep. 2012, Pannarale, Rv. 252298), ma non vi e’ dubbio che il dolo nella specie deve essere attentamente esplorato alla luce delle circostanze di fatto della dichiarazione inserita nell’atto notarile.
Così ha recentemente sancito la Suprema Corte, quinta sezione penale, con la pronuncia n. 16982 del 4 giugno 2020.
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