Docenti in gita scolastica: obblighi di vigilanza

Negli ultimi tempi il mondo della scuola è interessato da una serie di cambiamenti che investono anche la gestione e l’organizzazione dei viaggi di istruzione. Viaggi di istruzione: quanti docenti accompagnatori per gli alunni? Secondo un recente sondaggio effettuato su un campione di circa 12 mila studenti di scuola media e superiore, è emerso che,…

Negli ultimi tempi il mondo della scuola è interessato da una serie di cambiamenti che investono anche la gestione e l’organizzazione dei viaggi di istruzione.

Viaggi di istruzione: quanti docenti accompagnatori per gli alunni?

Secondo un recente sondaggio effettuato su un campione di circa 12 mila studenti di scuola media e superiore, è emerso che, a fronte di un maggior numero di alunni che rinuncia alla gita per motivi economici o perché non ha piacere di frequentare gli amici di classe al di fuori della scuola, vi è anche un cospicuo numero di docenti che si rifiuta di accompagnare gli studenti durante i viaggi di istruzione. Ecco cosa stabilisce la normativa vigente sull’argomento.

Viaggi di istruzione: responsabilità e normativa

Se gli studenti che rinunciano ai viaggi di istruzione lo fanno per lo più per cause economiche (il costo dei viaggi e la permanenza si aggira tra i 200 e i 400 euro a persona), o perché non hanno intenzione di condividere con i compagni di classe momenti di svago extrascolastico, i docenti che rifiutano di fare da accompagnatori agli alunni in gita si sentono particolarmente gravati dall’obbligo di vigilanza che hanno nei confronti di chi partecipa al viaggio di istruzione.

La normativa vigente, infatti, stabilisce per i docenti accompagnatori un obbligo di vigilanza anche di tipo preventivo. La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico e del corpo docente, deve adottare tutte le misure necessarie dal punto di vista organizzativo e disciplinare, per evitare situazioni di pericolo durante i viaggi di istruzione. Nello specifico, va effettuata una scelta particolarmente accurata delle strutture alberghiere e dei vettori in modo da non mettere in pericolo l’incolumità degli studenti partecipanti alla gita.

I criteri e le modalità dei viaggi di istruzione vengono fissati dagli Organi Collegiali presenti in ogni singolo istituto. In particolare, mentre il Collegio Docenti se ne occupa inserendo i viaggi di istruzione nell’ambito della programmazione educativa, il Consiglio di circolo/istituto valuta la congruenza e opportunità degli stessi nell’ambito dell’organizzazione della vita scolastica.

Nuovo obbligo di vigilanza da parte degli accompagnatori

Alla normativa vigente che disciplina i viaggi di istruzione scolastici si aggiungono alcune recenti pronunce giurisprudenziali sull’argomento. La Corte di Cassazione è intervenuta con la sentenza n.1769/2012, nella quale statuisce che i docenti accompagnatori hanno l’obbligo di controllare anche le singole stanze in cui gli studenti alloggiano, al fine di individuare eventuali pericoli.

Se qualcuno di loro si fa male i docenti possono essere condannati a risarcire i danni subiti. Stando a ciò che è riportato nella sentenza, “incombe sull’istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura e alla sua vigilanza”.

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