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Il Tar della Campania boccia due volte il piano delle farmacie comunali.

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Il tribunale amministrativo, infatti, ha accolto i due ricorsi presentati dall’avv. Paolo Mancini per conto di Sergio Barca titolare dell’omonima farmacia e di Donatella e Angelo Laudati titolari della farmacia Fugaro che hanno contestato le misure introdotte dalla delibera della Giunta Comunale di Caserta 256 del 28 dicembre 2018, con la quale si individuano le 3 nuove farmacie e si procede al riassetto delle 23 sedi già presenti.

Ma partiamo dal ricorso di Barca che è il titolare della farmacia 14 di via Tescione.

Secondo Barca con la delibera sul riassetto delle farmacie, si andrebbe a stravolgere la fisionomia della sua attività, in quanto l’atto del Comune prevede quale nuova localizzazione: via Montelungo- via Amalfi – via G. La Pira – via Tescione – confine della Reggia – via Ponte Sala.

Situazione speculare per la farmacia Fugaro che si trova in via Pasolini al Parco La Selva.

Il nuovo piano ridurrebbe le dimensioni della stessa con l’esclusione delle vie Colò, Maggetti e Regnaud Carcas.

ECCO LE SENTENZE

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

contro

Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Casertano, con domicilio eletto in Napoli, presso lo studio dello stesso, alla via F. Coletta n. 12, pec francescocasertano@avvocatismcv.it;

nei confronti

Ordine dei Farmacisti della provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmela De Franciscis, con domicilio digitale avvcarmeladefranciscis@legalmail.it;

Asl Caserta, Regione Campania, Antonietta Canelli, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,  della deliberazione della Giunta Comunale di Caserta n. 256 del 28 dicembre 2018, pubblicata all’Albo Pretorio Comunale in data 11 gennaio 2019, avente ad oggetto l’approvazione della revisione della localizzazione delle 3 nuove farmacie e del conseguente riassetto delle 23 sedi farmaceutiche sul territorio comunale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;  Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Caserta e dell’Ordine dei Farmacisti della provincia di Caserta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2019 il dott. Pierluigi Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

 Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Con atto notificato in data 23 gennaio 2019 e depositato il 15 febbraio seguente, il ricorrente ha impugnato la delibera n. 256 del 28 dicembre 2018 con cui la Giunta Comunale di Caserta ha approvato la revisione della localizzazione delle 3 farmacie di nuova istituzione ed il conseguente riassetto delle complessive 23 sedi farmaceutiche sul territorio comunale.

A base del ricorso l’interessato ha dedotto in punto di fatto:

  1. a) di essere titolare della sede farmaceutica urbana n. 14 della città di Caserta, ubicata alla via Tescione nn. 198/206, con la localizzazione già prevista dalla deliberazione del Commissario prefettizio n. 46 del 13 aprile 2016;
  2. b) di essere venuto a conoscenza del fatto che il Comune, con la delibera impugnata, ha approvato la revisione della localizzazione delle tre nuove farmacie, disponendo “il conseguente riassetto delle farmacie sull’intero territorio comunale”, secondo il prospetto generale delle strade allegato alla deliberazione;
  3. c) che con la citata delibera, tra l’altro, sarebbe stata stravolta la fisionomia della sede farmaceutica n. 14, prevedendone quale nuova localizzazione: via Montelungo – via Amalfi – via G. La Pira – via Tescione – confine della Reggia – via Ponte Sala.

A sostegno della domanda di annullamento dell’atto gravato l’instante ha formulato quattro motivi di diritto, così articolati nella rubrica:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 1 D.L. 27/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 27/2012 – ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITA’, ILLOGICITA’, CARENZA DI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI PROPORZIONALITA’ ED EQUITA’, CONTRADDITTORIETA’ – VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI CASERTA N. 46 DEL 13 APRILE 2016;

3) OMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE ART. 7 LEGGE N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE – VIZIO DEL PROCEDIMENTO;

4) VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 2 DPR 1275/1971 E DELL’ART. 5 LEGGE 362/1991 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI PRESUPPOSTI ED ECCESSO DI POTERE.

Nel costituirsi in giudizio, l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Caserta ha aderito alla prospettazione attorea, circa la violazione dell’art. 2 della L. n. 475/68, lamentando di non essere stato posto in condizione di esprimere il proprio parere in tempo utile ossia prima dell’adozione del provvedimento impugnato, atteso che la richiesta di parere è stata trasmessa via pec solo alle h. 14,38 del 27 dicembre 2018 ed è stata riscontrata dall’Ordine dei farmacisti il 30 dicembre 2018, allorquando la Giunta Comunale aveva già approvato, in data 28 dicembre 2018, la delibera in discussione.

Si è costituito in resistenza il Comune di Caserta, il quale ha eccepito in rito l’incompletezza del contraddittorio, avendo il ricorrente notificato l’atto introduttivo del giudizio ad uno solo degli altri farmacisti controinteressati, concludendo con richiesta di rigetto dell’azione anche nel merito per l’infondatezza delle censure formulate ex adverso.

Con ordinanza n. 381 del 6 marzo 2019 questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia della gravata deliberazione comunale.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 3 dicembre 2019.

DIRITTO

In via preliminare va rigettata l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, opposta dal Comune di Caserta sul rilievo della notifica del ricorso ad una sola delle altre 22 farmacie insistenti nel territorio cittadino (oltre a quella di cui è titolare l’odierno ricorrente), atteso che le stesse non assumono la veste di controinteressate pretermesse.

Al riguardo può farsi richiamo all’orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 14 febbraio 2017, n. 652 e 6 febbraio 2015, n. 603), dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, secondo cui la revisione della pianta organica, alla quale è assimilabile il provvedimento impugnato, va qualificato come atto generale di pianificazione, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale, al fine di garantire l’accessibilità dei cittadini al servizio farmaceutico. Trattandosi di atto di pianificazione, e dunque di atto programmatorio, finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico alla corretta disciplina del servizio farmaceutico, non sono configurabili posizioni di controinteresse in capo ai titolari delle sedi farmaceutiche esistenti nel territorio comunale, ai quali pertanto non occorre estendere il contraddittorio, similmente a quanto accade per gli atti generali di pianificazione urbanistica (salvo che si tratti di varianti specifiche che incidano su singoli lotti di terreno: cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 503; Sez. IV, 17 maggio 2012, n. 2839).

Passando al merito, il ricorso va accolto, palesandosi fondato il secondo motivo – avente natura prioritaria ed assorbente, in quanto incidente in senso lato sulla competenza (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015 n. 5; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 4 marzo 2019, n. 1177) ad esercitare la potestà pubblica de qua – con cui è stata dedotta la mancata acquisizione dei pareri obbligatori dell’Ordine dei Farmacisti e dell’A.S.L., territorialmente competenti, in violazione dell’art. 2 della L. n. 475 del 2 aprile1968. Alla stregua della evocata previsione normativa, infatti, “Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.

Ed invero, alla luce di tale prescrizione e di quanto al riguardo ritenuto dalla giurisprudenza, il potere pianificatorio in argomento compete, secondo la nuova disciplina introdotta nel 2012 (d.l. n. 1/2012, convertito con l. n. 27/2012), ai Comuni, i quali, peraltro, non decidono da soli, essendo tenuti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l. n. 475/1968, nel testo modificato sopra riferito, ad acquisire il parere obbligatorio (non vincolante) delle Aziende sanitarie e degli Ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio: ciò affinché tramite tali pareri gli operatori sanitari pubblici ed i rappresentanti dei farmacisti privati possano esprimere le proprie posizioni in ordine all’iniziale previsione del Comune (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio, Latina, 14 giugno 2013, n. 547; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 4 marzo 2019, n. 1177, già citata sopra).

Nel caso di specie, i pareri dell’Ordine dei Farmacisti e dell’ASL Caserta sono stati richiesti con nota spedita via pec solo in data 27 dicembre 2018, cosicché il primo ente (che l’ha ricevuta alle h. 14,38) ha potuto riscontrarla, peraltro negativamente, solo il 30 dicembre 2018, allorquando la Giunta Comunale aveva già approvato (in data 28 dicembre 2018) la delibera in discussione, mentre l’ASL non si è pronunciata affatto.

Invero, la richiesta di parere non può, per la sua stessa funzione, che precedere l’atto di pianificazione e deve, comunque, essere inoltrata con congruo anticipo rispetto alla data calendarizzata per la deliberazione di Giunta, onde porre tutti gli enti coinvolti nel procedimento in condizione di prospettare tempestivamente il proprio parere ed all’organo competente di esaminarlo prima di adottare le determinazioni finali, risultando altrimenti l’apporto consultivo inutiliter datum, come accaduto nel caso di specie.

Da ciò l’illegittimità, per violazione dell’art. 2, comma 1, della l. n. 475/1968, della delibera de qua, che va conseguentemente annullata, con assorbimento delle altre censure non scrutinate.

Quanto al regolamento delle spese del presente giudizio, le stesse vanno poste a carico del Comune di Caserta nel rapporto con la parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, mentre possono essere equamente compensate nel rapporto con l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Caserta.

Il contributo unificato va posto anch’esso a carico della parte soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e,  per l’effetto, annulla la deliberazione della Giunta Comunale di Caserta n. 256 del 28 dicembre 2018.

Condanna il Comune di Caserta a rimborsare alla parte ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in € 1.500,00(millecinquecento), oltre IVA e CPA, compensandole per il resto.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere, Estensore

Diana Caminiti, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Pierluigi Russo Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

contro

Comune di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Casertano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Na, via F. Coletta n.12;

nei confronti

Farmacia Dott. Romano Maria Concetta non costituita in giudizio; Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Carmela De Franciscis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia, della deliberazione della Giunta Comunale di Caserta delibera n. 256 del 28 dicembre 2018 pubblicata all’Albo Pretorio Comunale l’11 gennaio 2019 e di ogni atto preordinato, connesso, conseguente, comunque influente sulla procedura in oggetto.

Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Caserta e di Ordine dei Farmacisti della Provincia di Caserta; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2019 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.Con atto notificato in data 27 febbraio 2019 e depositato il successivo 14 marzo, la ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato la delibera n. 256 del 28 dicembre 2018 con cui la Giunta Comunale di Caserta ha approvato la revisione della localizzazione delle 3 farmacie di nuova istituzione ed il conseguente riassetto delle complessive 23 sedi farmaceutiche sul territorio comunale.

  1. A base del ricorso la stessa ha dedotto in punto di fatto:
  2. a) di essere titolare della sede farmaceutica urbana n. 3 della città di Caserta, ubicata alla via Pier Paolo Pasolini, Parco La Selva n. 3, con la localizzazione già prevista dalla deliberazione del Commissario prefettizio n. 46 del 13 aprile 2016;
  3. b) di essere venuta a conoscenza del fatto che il Comune, con la delibera impugnata, aveva approvato la revisione della localizzazione delle tre nuove farmacie, disponendo “il conseguente riassetto delle farmacie sull’intero territorio comunale”, secondo il prospetto generale delle strade allegato alla deliberazione;
  4. c) che con la citata delibera, tra l’altro, sarebbe stata stravolta la fisionomia della sede farmaceutica n. 3, prevedendone una nuova e riduttiva localizzazione con l’esclusione delle vie Colò, Maggetti e Regnaud Carcas.
  5. A sostegno della domanda di annullamento dell’atto gravato l’instante ha formulato cinque motivi di diritto, così articolati nella rubrica:

1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 11 COMMA 1 D.L. 27/2012 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 27/2012 – ECCESSO DI POTERE PER IRRAZIONALITA’, ILLOGICITA’, CARENZA DI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI PROPORZIONALITA’ ED EQUITA’, CONTRADDITTORIETA’ -VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI CASERTA N. 46 DEL 13 APRILE 2016;

2) VIOLAZIONE ART. 49 TFUE E ART. 11 COMMA 1 D.L.1/02. IRRAGIONEVOLEZZA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE ECCESSO DI POTERE.

3) VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 LEGGE N. 27 DEL 24.3.2012 – ECCESSO DI POTERE, SVIAMENTO, VIZIO DI ISTRUTTORIA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE;

4) VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 2 DPR 1275/1971 E DELL’ART. 5 LEGGE 362/1991 – DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DI PRESUPPOSTI ED ECCESSO DI POTERE.

  1. Nel costituirsi in giudizio, l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Caserta ha aderito alla prospettazione attorea, contenuta nel terzo motivo di ricorso, circa la violazione dell’ art. 2 della L. n. 475 del 2 aprile1968, lamentando di non essere stato posto in condizione di esprimere il proprio parere in tempo utile ossia prima dell’adozione del provvedimento impugnato, atteso che la richiesta di parere era stata trasmessa via pec solo alle h. 14,38 del 27 dicembre 2018 ed era stata riscontrata dall’Ordine dei farmacisti il 30 dicembre 2018, allorquando la Giunta Comunale aveva già approvato, in data 28 dicembre 2018, la delibera in discussione.
  2. Si è costituito in resistenza il Comune di Caserta, il quale ha eccepito in rito l’incompletezza del contraddittorio, avendo la ricorrente notificato l’atto introduttivo del giudizio ad uno solo degli altri farmacisti controinteressati, concludendo con richiesta di rigetto dell’azione anche nel merito per l’infondatezza delle censure formulate ex adverso.
  3. Con ordinanza n. 544 del 3 aprile 2019 questa Sezione ha accolto la domanda incidentale di sospensione dell’efficacia della gravata deliberazione comunale.
  4. In vista dell’udienza di discussione del ricorso, le parti hanno prodotto memorie difensive, replicando alle argomentazioni avversarie ed insistendo nei propri assunti.
  5. Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 3 dicembre 2019.
  6. In via preliminare va rigettata l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio, opposta dal Comune di Caserta sul rilievo della notifica del ricorso ad una sola delle altre 22 farmacie insistenti nel territorio cittadino (oltre a quella di cui è titolare l’odierno ricorrente), atteso che le stesse non assumono la veste di controinteressate pretermesse.

    9.1. Al riguardo può farsi richiamo all’orientamento giurisprudenziale (cfr. Consiglio di Stato, Sezione III, 14 febbraio 2017, n. 652 e 6 febbraio 2015, n. 603; T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. III, 27/02/2018, n.555) dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, secondo cui la revisione della pianta organica, alla quale è assimilabile il provvedimento impugnato, in quanto relativo al riassetto dell’intera pianta organica a seguito dell’istituzione delle tre nuove farmacie, va qualificato come atto generale di pianificazione, funzionale al miglior assetto delle farmacie sul territorio comunale, al fine di garantire l’accessibilità dei cittadini al servizio farmaceutico. Trattandosi di atto di pianificazione, e dunque di atto programmatorio, finalizzato alla tutela dell’interesse pubblico alla corretta disciplina del servizio farmaceutico, non sono configurabili posizioni di controinteresse in capo ai titolari delle sedi farmaceutiche esistenti nel territorio comunale, ai quali pertanto non occorre estendere il contraddittorio; cfr. anche

    T.A.R. Puglia Bari Sez. I, 10/01/2007, n. 41 secondo cui “Il provvedimento di revisione della pianta organica, siccome atto di programmazione, non necessita di previa comunicazione ai singoli farmacisti ai sensi dell’art. 7 legge n. 241/1990, giacché la partecipazione degli stessi è garantita attraverso la previa acquisizione del parere dell’Ordine professionale, come previsto dalla normativa vigente”).

    1. Passando al merito, il ricorso va accolto, palesandosi fondato il terzo motivo – avente natura prioritaria ed assorbente, in quanto incidente in senso lato sulla competenza (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015 n. 5; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 4 marzo 2019, n. 1177) ad esercitare la potestà pubblica de qua – con cui è stata dedotta la mancata acquisizione dei pareri obbligatori dell’Ordine dei Farmacisti e dell’A.S.L., territorialmente competenti, in violazione dell’art. 2 della L. n. 475 del 2 aprile 1968.
    10.1. Ed invero, in conformità dell’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015 il vizio di incompetenza può riscontrarsi:
    1. a) nella fase iniziale del procedimento (si pensi alla mancanza della proposta vincolante prevista ex lege come indefettibile);
    2. b) nel corso del procedimento (si pensi alla mancata acquisizione di un parere obbligatorio per legge, ed alla complessa disciplina sostanziale sancita dagli artt. 16 e 17 l. n. 241 del 1990 per fronteggiare tale evenienza);
    3. c) alla fine del procedimento (è questo il caso classico del provvedimento reso da un’autorità diversa da quella legalmente competente).

    10.2 Pertanto la mancata acquisizione, come nella specie, di pareri obbligatori per legge, vizierebbe per incompetenza il provvedimento successivamente adottato.

    10.3. A tale stregua il Collegio, sempre in coerenza con i principi espressi nella citata sentenza della Plenaria, ritiene che detta censura debba essere delibata prioritariamente, avendo il vizio di incompetenza carattere assorbente ex lege, avuto riguardo a quanto prescritto dall’art. 34, co. 2, c.p.a., secondo cui “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.

    10.4 La ricorrente lamenta al riguardo la violazione della regola procedimentale fissata dall’art. 2 comma 1, legge 02/04/1968, n. 475, come modificato dalla legge n. 27/2012, secondo il quale “Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’articolo 1.

    Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”.

    Ed invero alla luce di tale prescrizione e di quanto al riguardo ritenuto dalla giurisprudenza il potere di istituire nuove sedi farmaceutiche da assegnare ai privati compete, secondo la nuova disciplina introdotta nel 2012 (d.l. n. 1/2012, convertito con l. n. 27/2012), ai Comuni, i quali, peraltro, non decidono da soli, essendo tenuti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l. n. 475/1968, nel testo modificato sopra riferito, ad acquisire il parere obbligatorio (non vincolante) delle Aziende sanitarie e degli Ordini provinciali dei farmacisti competenti per territorio: ciò, affinché tramite tali pareri gli operatori sanitari pubblici ed i rappresentanti dei farmacisti privati possano esprimere le proprie posizioni in ordine all’iniziale proposta del Comune” ( ex multis T.A.R. Lazio Latina Sez. I Sent., 14/06/2013, n. 547; T.A.R.  Campania, Napoli, Sez. V, 4 marzo 2019, n. 1177 ).

    10.5. Nel caso di specie, i pareri dell’Ordine dei Farmacisti e dell’ASL Caserta sono stati richiesti con nota spedita via pec solo in data 27 dicembre 2018, cosicché il primo ente (che l’ha ricevuta alle h. 14,38) ha potuto riscontrarla, peraltro negativamente, solo il 30 dicembre 2018, allorquando la Giunta Comunale aveva

    già approvato (in data 28 dicembre 2018) la delibera in discussione, mentre l’ASL non si è pronunciata affatto.

    Invero, la richiesta di parere non può, per la sua stessa funzione, che precedere l’atto di pianificazione e deve, comunque, essere inoltrata con congruo anticipo rispetto alla data calendarizzata per la deliberazione di Giunta, onde porre tutti gli enti coinvolti nel procedimento in condizione di prospettare tempestivamente il proprio parere ed all’organo competente di esaminarlo prima di adottare le determinazioni finali, risultando altrimenti l’apporto consultivo inutiliter datum, come accaduto nel caso di specie.

    1. Da ciò l’illegittimità, per violazione dell’art. 2, comma 1, della l. n. 475/1968, della delibera de qua, che va conseguentemente annullata, con assorbimento delle altre censure non scrutinate.

    11.1. Le questioni esaminate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati presi in considerazione tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ. sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ, sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663).

    1. Quanto al regolamento delle spese del presente giudizio, le stesse vanno poste a carico del Comune di Caserta nel rapporto con la parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, mentre sussistono giusti motivi per compensarle nel rapporto con l’Ordine dei Farmacisti della provincia di Caserta, in quanto cointeressato rispetto al ricorso principale.

    12.1. Il contributo unificato va posto anch’esso a carico della parte soccombente come per legge.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la deliberazione della Giunta Comunale di Caserta n. 256 del 28 dicembre 2018.

    Condanna il Comune di Caserta a rimborsare alla parte ricorrente il contributounificato e le spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in € 1.500,00(millecinquecento), oltre IVA e CPA.

    Compensa le spese di lite nei rapporti con l’Ordine dei Farmacisti.

    Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2019 con l’intervento dei magistrati:

    Santino Scudeller, Presidente

    Pierluigi Russo, Consigliere

    Diana Caminiti, Consigliere, Estensore

    L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

    Diana Caminiti Santino Scudeller

    IL SEGRETARIO

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