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SCUOLE SENZA CERTIFICAZIONE, BISOGNA SOSPENDERLA ?

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Nel caso in cui l’edificio non sia provvisto di Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), malgrado le segnalazione fatte dal Dirigente Scolastico al Comune, lo stesso può sospendere l’attività scolastica?

Con parere n. 384467 del 14 Dicembre 2010 l’Avvocatura Generale dello Stato si è soffermata per precisare come debba adoperarsi il Dirigente Scolastico nel caso in cui riscontri la mancanza del CPI nella scuola in cui opera.

Nel caso in cui l’edificio non sia provvisto di Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), malgrado le segnalazione fatte dal Dirigente Scolastico al Comune, lo stesso può sospendere l’attività scolastica?

Con parere n. 384467 del 14 Dicembre 2010 l’Avvocatura Generale dello Stato si è soffermata per precisare come debba adoperarsi il Dirigente scolastico nel caso in cui riscontri la mancanza del CPI nella scuola in cui opera.

Nello specifico, l’Avvocatura raccomanda che i Dirigenti scolastici chiedano e, se del caso, “diffidino l’Ente Locale ad attivarsi per ottenere il rilascio del CPI da parte dei Vigili del Fuoco”.

Non solo, ma sottolinea anche l’opportunità che i Vigili del Fuoco “provvedano, su segnalazione dei Dirigenti scolastici, a verificare l’esistenza di pericoli imminenti, ai fini antincendio con riferimento all’edificio adibito a scuola”.

L’Avvocatura specifica, inoltre, che gli Enti Locali, quando i progetti antincendio da essi stessi presentati ai Vigili del Fuoco siano stati approvati ai sensi dell’art. 2, DPR 37/1998, possono presentare una dichiarazione di idoneità delle strutture rispetto alla normativa antincendio: “in tal modo, nelle more che i Vigili del Fuoco procedano al previsto sopralluogo, l’attività scolastica potrà regolarmente svolgersi”.

Qualora si verifichino ritardi nel rilascio del CPI, l’Avvocatura ribadisce che “è opportuno che i Dirigenti scolastici DIFFIDINO tutte le Amministrazioni coinvolte nella relativa procedura – dai Vigili del Fuoco all’Ente Locale competente – ed in particolare il SINDACO, il quale, come specificato in precedenza, è l’unico soggetto legittimato a chiudere gli istituti scolastici (art. 54, D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267).

Si ricorda, comunque, che in presenza di una situazione di pericolo, l’attività scolastica non può che essere sospesa anche a prescindere dal provvedimento del Sindaco riguardante la chiusura o meno dell’edificio scolastico.

Da quanto sopra enunciato dal parere dell’Avvocatura Generale dello Stato affiora in forma piuttosto consolidata quanto sia necessaria un’attività di collaborazione fra l’Ente Locale e l’Istituzione scolastica nel corso della procedura per il rilascio del CPI, anche al fine di evitare che l’Istituzione scolastica, nell’eventuale inerzia dell’Ente Locale, si trovi costretta a porre in essere azioni formali atte a distinguere la propria responsabilità da quella dell’Ente Locale.

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