Martedì sera l’Aula del Senato ha dato il via libera al ddl sul voto di scambio, a firma del senatore M5s Mario Giarrusso.
Il provvedimento ha ottenuto 157 sì, 81 no e 2 astenuti ed è approvato in via definitiva. Hanno votato contro il Partito democratico e Forza Italia.
La legge apporta modifiche all’articolo 416 ter del codice penale inasprendo le pene per chi si macchia di questo reato.
La norma è composta da un solo articolo, che punisce con la reclusione da 10 a 15 anni “l’accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa del sostegno elettorale in cambio della erogazione di denaro, di qualunque altra utilità o della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione criminale”.
I voti, si legge nel testo, devono essere procurati da soggetti appartenenti ad associazioni mafiose e mediante modalità mafiose.
Ma c’è di più: il provvedimento definisce l’associazione di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Si estende la punibilità anche ai casi in cui la condotta incriminata sia stata realizzata mediante il ricorso a intermediari e si estende la condotta penalmente rilevante aggiungendo alla promessa di procurare voti con le modalità mafiose, la promessa che provenga da “soggetti appartenenti alle associazioni” mafiose. Si amplia “ulteriormente l’oggetto della controprestazione di chi ottiene la promessa di voti, contemplando non solo il denaro e ogni altra utilità, ma anche “la disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa”. Infine il terzo comma prevede sostanzialmente un’aggravante di evento: se, infatti, chi ha concluso l’accordo con il mafioso viene eletto, la pena prevista per lo scambio elettorale politico mafioso è aumentata della metà.
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