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Con l’adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione incendi come siamo messi ?

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E’ notorio ciò che è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 121 del 25 maggio 2016 con  decreto ministeriale del 12 maggio 2016  si avvia il piano per l’adeguamento delle scuole alle norme di prevenzione e protezione dagli incendi. 
Sono previste scadenze differenziate entro le quali TUTTI gli istituti dovranno provvedere a mettere in atto gli adempimenti previsti dal DM del 26 agosto 1992.

Le scuole esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento (26 maggio 2016), non in regola sul fronte antincendio, dovranno mettere in atto un piano di adeguamento in più step, con una prima scadenza fissata al 26 agosto (tre mesi dall’entrata in vigore del Dm) e un’altra al 26 novembre 2016.

Entro la fine di agosto tutte le scuole dovranno provvedere all’adeguamento degli impianti elettrici, dotati di interruttore generale con comando di sgancio a distanza. Obbligatorio anche il sistema di allarme da attivare in caso di pericolo.
Gli estintori dovranno essere disposti in ragione di almeno un estintore per ogni 200 metri quadrati di pavimento, con un minimo di due estintori per piano. Deve essere garantita la segnaletica per la sicurezza, nonché la predisposizione del registro dei controlli periodici e del piano di emergenza.

Le scuole realizzate dopo l’entrata in vigore del Decreto del ministero dell’Interno del 26 agosto 1992dovranno attuare le restanti misure in essa previste entro il 26 novembre 2016 (cioè sei mesi dall’entrata in vigore del Dm 12 maggio 2016).

Diverso infine è il caso degli istituti realizzati prima dell’entrata in vigore del Decreto del ministero per i Lavori pubblici del 18 dicembre 1975: entro il 26 novembre 2016 dovranno attuare solo alcune delle misure per la sicurezza. Tra i requisiti da garantire c’è l’evacuazione in caso di emergenza, e dunque l’adeguamento del sistema di vie d’uscita, compresa la predisposizione di scale esterne, a prova di fumo o a prova di fumo interne. Obbligatorio, inoltre, dotarsi di impianto elettrico di sicurezza e della rete di idranti.

Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti sono esentati dall’obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Clicca qui e consulta il DM del 12 maggio 2016 con tutti i dettagli. 

Le nostre scuole sono adeguate…hanno tutte le certificazioni?

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