Banche: in molte possono chiudere i conti senza preavviso

Le banche possono decidere unilateralmente di chiudere i conti correnti? La risposta è sì. La conferma arriva direttamente da Alessio Mattia Villarosa, sottosegretario del Ministero dell’Economia. Villarosa ha risposto a una interrogazione in Commissione Finanze del Senato posta al Governo dal senatore Armando Siri sulla prassi bancaria di alcuni istituti, come Unicredit e Sanpaolo, di…

Le banche possono decidere unilateralmente di chiudere i conti correnti? La risposta è sì. La conferma arriva direttamente da Alessio Mattia Villarosa, sottosegretario del Ministero dell’Economia. Villarosa ha risposto a una interrogazione in Commissione Finanze del Senato posta al Governo dal senatore Armando Siri sulla prassi bancaria di alcuni istituti, come Unicredit e Sanpaolo, di chiudere i conti correnti oggetto di indagini.

Il sottosegretario ha specificato che le banche possono decidere unilateralmente di chiudere i conti correnti oggetto di indagine da parte della Guardia di Finanza o da parte della magistratura su reati finanziari, se vi è un livello di rischio di credito troppo elevato. Tuttavia, prima di farlo, Unicredit e Sanpaolo e le altre devono produrre il cosiddetto habeas corpus, cioè prove tangibili dei movimenti “sospetti”.

Questa, inoltre, non è la sola modalità con cui una banca può chiudere arbitrariamente i conti correnti. Anche l’assenza di fondi sufficienti per coprire gli ordini di pagamento ricevuti rappresenta una causa sufficiente, anche se spesso la banca preferisce maturare gli interessi passivi sulle somme dovute e le varie commissioni e spese di mantenimento del conto corrente.

Ma ecco cosa dice nello specifico la normativa vigente. Ai sensi dell’art. 1845 del c.c., riguardante il recesso dal contratto, sappiamo che, salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l’utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori.

L’articolo in questione spiega anche che se l’apertura di credito è a tempo indeterminato, “ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni”.

Tuttavia, la disciplina va integrata con le disposizioni del Codice del consumo, che prevede che se il contratto ha come oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato, il professionista può recedere dal contratto qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore. Quindi, se la banca viene a conoscenza dell’esistenza di procedimenti penali a carico di un proprio cliente, cui sia associato un livello di rischio troppo elevato per essere gestito con misure di adeguata verifica, secondo quanto previsto dalla Banca d’Italia, può a propria discrezione decidere di recedere dal contratto.

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