Maturità 2019. Decreto in anteprima

Le commissioni continuano ad essere formate da tre commissari interni, tre esterni e un Presidente esterno. I commissari esterni e il presidente sono nominati dall’USR competente per territorio. Presso ogni Ufficio scolastico regionale è istituito, secondo quanto previsto dal D.lgs. 62/2017, un elenco regionale dei presidenti di commissione. Le domande di inserimento nell’elenco sono presentate  secondo…

Le commissioni continuano ad essere formate da tre commissari interni, tre esterni e un Presidente esterno.

I commissari esterni e il presidente sono nominati dall’USR competente per territorio.

Presso ogni Ufficio scolastico regionale è istituito, secondo quanto previsto dal D.lgs. 62/2017, un elenco regionale dei presidenti di commissione.

Le domande di inserimento nell’elenco sono presentate  secondo modalità  e  tempistica definite con nota annuale del Miur.

Il decreto interviene, inoltre, sul decreto 741/2017, relativo agli esami di Stato del primo ciclo di istruzione, in attuazione del D.lgs. 62/2017.

Il predetto decreto ha stabilito che i presidenti di commissione degli esami di Stato di I grado siano i dirigenti scolastici delle scuole sede d’esame. Ciò impedisce, di fatto, ai dirigenti delle scuole secondarie di primo di grado di partecipare alla Maturità in qualità di Presidente. Lo scorso anno, si è cercato di intervenire con una nota ministeriale, emanata dopo l’uscita dell’annuale ordinanza sugli esami di maturità.

Il decreto, su ciò si è espresso il CSPI, prevede una modifica del DM 741/2017, al fine di risolvere la questione.

Il CSPI ha suggerito di citare nell’articolo 6 del nuovo decreto, volto a modificare il summenzionato DM, gli esami del secondo ciclo:

“In caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, ovvero di nomina a presidente di una commissione di esame di stato del secondo ciclo svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico individuato ai sensi dell’articolo 25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, purché appartenente al ruolo della scuola secondaria”.

I Commissari esteri sono nominati, tenuto conto del decreto  Miur, relativo alla scelta delle discipline affidate ai commissari esterni.

Le nomine avvengono in base al seguente ordine di precedenza:

a) docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado che insegnano – nell’ordine – nelle classi terminali e nelle classi non terminali;

b) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell`anno scolastico di istituti statali d`istruzione secondaria di secondo grado che insegnano – nell’ordine –  nelle classi terminali e nelle classi non terminali;

c) docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’attività didattica di istituti statali d`istruzione secondaria di secondo grado che insegnano – nell’ordine – nelle classi terminali e nelle classi non terminali;

d) docenti di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado collocati a riposo da non più di tre anni scolastici, in considerazione dell`abilitazione posseduta,  qualora, al fine di assicurare la regolare costituzione e il funzionamento delle commissioni, dopo che siano stati nominati gli aventi titolo di cui alle lettere a), b), c), rimangano ancora delle nomine da effettuare;

e) docenti che, negli ultimi tre anni, abbiano prestato effettivo servizio almeno per un anno, con rapporto di lavoro a tempo determinato sino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche in istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado e siano in possesso di abilitazione   all’insegnamento  di  discipline  comprese   nelle   classi   di   concorso afferenti  ai programmi d`insegnamento dell`ultimo anno dei corsi della scuola secondaria di secondo grado.

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