Moglie accusa il marito di molestie in famiglia, minacce, lesioni personali: tutto falso, assolto.

N.M. era stato allontanato dal proprio nucleo familiare e dall’abitazione familiare, perchè accusato dall’ex moglie di molestie in famiglia, appostamenti, pedinamenti, chiamate nonché minacce, lesioni personali e sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale alla qualità di coniuge. Stamattina il verdetto: il giudice Rossella Grassi del Tribunale di Napoli Nord ha pronunciato un’assoluzione.…

N.M. era stato allontanato dal proprio nucleo familiare e dall’abitazione familiare, perchè accusato dall’ex moglie di molestie in famiglia, appostamenti, pedinamenti, chiamate nonché minacce, lesioni personali e sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale alla qualità di coniuge.
Stamattina il verdetto: il giudice Rossella Grassi del Tribunale di Napoli Nord ha pronunciato un’assoluzione.
L’ex moglie convivente che aveva raccontato agli inquirenti un clima violento, fatto di soprusi ed angherie. Durante il processo, però, la situazione si è ribaltata al punto che la donna ha rimesso la querela in ordine al reato di stalking.

Sulla mancanza dei mezzi di sussistenza ai figli e alla moglie, per la quale procedeva il giudizio, il Giudice ha accolto la tesi dell’avvocato Pierluigi Grassi e dell’avvocato Agostino Russo, dello studio legale Forensis, pronunciando sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto.

I difensori sono riusciti a mostrare l’infondatezza su cui poggiava il castello di accuse mosse contro il loro assistito.

L’ex moglie contestava, infatti, al marito che a partire dalla data della separazione aveva fatto mancare i mezzi di sussistenza ai figli, omettendo di versare al coniuge separato l’assegno fissato con il provvedimento di separazione consensuale sottraendosi, così, agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale.

Gli avvocati Pierluigi Grassi e Agostino Russo hanno dimostrato durante l’istruttoria dibattimentale, anche attraverso il pertinente e scrupoloso controesame della querelante e dei testimoni, l’incapacità economica dell’imputato, la quale, non ha consentito al N. M. di ottemperare ai propri obblighi assistenziali.

La difesa, inoltre, ha anche avanzato richiesta di revoca della misura cautelare a cui era sottoposto l’imputato. Il giudice Grassi, relativamente all’istanza di cui sopra, dichiarava la perdita di efficacia e la cessazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa applicata con ordinanza del GIP del Tribunale di Napoli Nord.

 

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