Prefettura confonde il conto consuntivo con il Bilancio di Previsione e per questo non diffida il Comune.

CASERTA – Nella città dormiente, quella degli ignavi, c’è ancora qualcuno che è con gli occhi ben aperti e si pone continue domande,  da qualche settimana infatti, come noi, ci si domanda il  motivo arcano, per la quale la Prefettura non diffidi il Comune di Caserta per  mancata approvazione del conto consuntivo. Dal Palazzo Acquaviva, da …

CASERTA – Nella città dormiente, quella degli ignavi, c’è ancora qualcuno che è con gli occhi ben aperti e si pone continue domande,  da qualche settimana infatti, come noi, ci si domanda il  motivo arcano, per la quale la Prefettura non diffidi il Comune di Caserta per  mancata approvazione del conto consuntivo.

Dal Palazzo Acquaviva, da  chi sembra che faccia a gara ad essere un padreterno, si è trovato l’escamotage, ritenuto  giusto nelle pieghe del Testo Unico degli Enti Locali.
Il team dei pateterni scesi in terra, l’avrebbero trovata nel primo comma dell’articolo 248 – Conseguenze della dichiarazione di dissesto – che testualmente recita: “A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, sono sospesi i termini per la deliberazione del bilancio“.

Il riferimento all’articolo 261, che evidentemente i pataterni che dall’alto degli uffici della Prefettura non hanno avuto il tempo, l’estro o la capacità di leggere, regola lo strumento tipico delle fasi endoprocedimentali del dissesto: il bilancio stabilmente riequilibrato.
Come Comune bisogna dimostrare concretamente quale sarà il percorso di risanamento. Ma il bilancio stabilmente riequilibrato è il sostituto, in una fase di gestione finanziaria straordinaria, del Bilancio di Previsione, e non del Conto Consuntivo, che non c’azzecca una cippa.

Prefetto, Lei che ha diffidato tanti Comuni, prenda provvedimenti, non crediamo  che per deficienze  di alcuni  suoi funzionari che sembra non siano in grado di leggersi una norma di legge semplicemente collegata ad un’altra, resti immobile e non disponga l’applicazione come per  legge.

 

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